Il 2026 ha completato una trasformazione importante nella disciplina dei monopattini elettrici. Chi li utilizza oggi deve fare i conti con tre obblighi fondamentali: casco, contrassegno identificativo e assicurazione per la responsabilità civile. Non si tratta soltanto di nuove formalità. Le regole incidono direttamente sulla possibilità di circolare e assumono particolare importanza anche in caso di incidente.
L’obbligo del casco non riguarda più soltanto i minorenni: dal 14 dicembre 2024 tutti i conducenti di monopattini elettrici devono indossare un casco protettivo idoneo, conforme alle norme tecniche UNI EN 1078 o UNI EN 1080. La violazione rientra tra quelle per le quali è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 250 euro. È quindi importante non limitarsi ad avere “un casco”, ma verificare che il dispositivo utilizzato rispetti gli standard richiesti dalla normativa.
Una delle principali novità operative del 2026 è il contrassegno identificativo del monopattino. Non è una vera e propria targa automobilistica: la legge prevede un contrassegno adesivo, plastificato e non rimovibile, prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e collegato ai dati del proprietario. Chi possiede più monopattini deve richiedere un contrassegno per ciascuno di essi. L’obbligo è divenuto operativo dal 17 maggio 2026. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. La circolazione senza contrassegno, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto è vietata e può comportare una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
Dal 16 luglio 2026 i monopattini elettrici che circolano in Italia devono essere coperti da una specifica assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. La data è stata confermata congiuntamente da MIMIT e MIT. Un punto merita particolare attenzione: non bisogna dare per scontato che una normale RC famiglia o una polizza “capofamiglia” sia sufficiente. Il MIMIT ha chiarito che la copertura prevista per il monopattino deve essere collegata al relativo codice identificativo e registrata nel sistema assicurativo interoperabile con la piattaforma del MIT. È quindi necessario verificare attentamente le condizioni della polizza. I massimali minimi indicati dal MIMIT sono pari a 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni per i danni alle cose.
Restano particolarmente importanti anche le caratteristiche tecniche del mezzo. Il monopattino deve avere un motore elettrico con potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, mentre il limite di velocità è di 20 km/h nei casi ordinari di circolazione e di 6 km/h nelle aree pedonali. La circolazione con un mezzo non conforme ai requisiti tecnici può comportare una sanzione da 200 a 800 euro; La confisca non consegue automaticamente a ogni irregolarità del mezzo: è prevista soltanto nelle specifiche ipotesi stabilite dalla legge, tra cui quella del motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.
Le nuove disposizioni hanno anche ristretto gli spazi nei quali è consentita la circolazione: i monopattini elettrici possono circolare solo sulle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. È vietata la circolazione sui marciapiedi, dove il monopattino può essere soltanto condotto a mano, ed è vietato procedere contromano. Rimangono inoltre vietati il trasporto di altre persone, di animali o di oggetti e il traino.
Con l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria, diventa ancora più importante documentare accuratamente ogni sinistro. Fotografie del luogo e dei mezzi, dati delle persone coinvolte, eventuali testimoni, documentazione sanitaria e informazioni sulla copertura assicurativa possono risultare determinanti per ricostruire la dinamica e individuare le responsabilità. Inoltre, se il monopattino viene utilizzato da più persone, è opportuno verificare se la polizza copra qualsiasi conducente oppure soltanto determinati soggetti: il MIMIT invita espressamente a controllare questo aspetto nelle condizioni contrattuali.
Alla data attuale i tre passaggi fondamentali sono quindi chiari: casco obbligatorio per tutti i conducenti, contrassegno identificativo obbligatorio dal 17 maggio 2026 e assicurazione RC obbligatoria dal 16 luglio 2026. Chi utilizza abitualmente un monopattino dovrebbe quindi verificare non soltanto la regolarità del mezzo, ma anche che contrassegno e copertura assicurativa siano correttamente associati.
Un sinistro che coinvolge un monopattino può porre questioni delicate in materia di responsabilità, assicurazione e quantificazione dei danni.
Lo Studio Legale Castrogiovanni & Cucinotta può esaminare la dinamica dell’incidente, la documentazione disponibile e le coperture assicurative per valutare la responsabilità e gli eventuali presupposti per una richiesta di risarcimento.